La polizza di Responsabilità civile del vettore e dello spedizioniere
Assicurarsi bene al di là dell’obbligo
Il trasporto delle merci è antico quasi quanto il mondo.
Nato nei secoli come trasporto su terra e via mare, con lo sviluppo della rete ferroviaria e autostradale il trasporto si è ulteriormente intensificato e le nuove complessità necessitavano di una regolamentazione a livello normativo.
Quali sono le principali norme che regolano oggi il trasporto di merci per conto di terzi?
A livello nazionale italiano: il codice civile agli artt. 1683 e ss, il D.Lgs 286/2005 e la recente riforma introdotta dal D.L. 152/2021 in merito al contratto di spedizione e di trasporto multimodale – vedi articolo nel Blog qui
Se trasporto marittimo nazionale, il codice della Navigazione
A livello internazionale sono state emanate delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito moltissimi Stati del mondo: citiamo la nota convenzione CMR, la convenzione COTIF-CIM per i trasporti ferroviari, le Regole dell’Aja-Visby per i trasporti marittimi e la convenzione di Montreal per il trasporto aereo.
Cosa assicura la polizza RC Vettoriale?
La polizza assicura la responsabilità della società di trasporto, così come regolata dalla normativa nazionale o internazionale, per la perdita o il danneggiamento delle merci avvenuti durante il trasporto. Il trasportatore risponde infatti per i danni materiali e diretti avvenuti alla merce.
La polizza assicura anche la colpa grave dell’assicurato nonché il fatto dei dipendenti e dei propri ausiliari.
E’ possibile estendere la copertura della polizza ai danni patrimoniali derivanti dalla ritardata consegna, quando è stato stabilito un termine tassativo.
Nel caso di uno spedizioniere o spedizioniere-vettore, ovvero colui che assume l’obbligo di eseguire il trasporto con mezzi propri o di vettori terzi, possono essere assicurate una serie di ulteriori garanzie che rientrano nella categoria errori & omissioni
Quali rischi devono essere inclusi, tra gli altri, per non dover rispondere in proprio?
Il rischio di furto e di rapina, gli ammanchi e gli smarrimenti e l’appropriazione indebita, la subvezione.
I limiti di responsabilità e i patti in deroga
Come detto sopra, la polizza assicura la responsabilità del vettore conformemente alla normativa applicabile, italiana o internazionale.
- Per il codice civile, in caso di danno alle merci la responsabilità del vettore è limitata a Eur/Kg 1,00
- Nella convenzione CMR il limite è di 8,33 DSP/Kg
- Nella convenzione CIM il limite è di 17 DSP/Kg
- Secondo le Regole dell’ Aja-Visby il vettore risponde fino a 666,67 DSP per collo o unità oppure 2 DSP/Kg, applicandosi il limite più elevato
In ambito terrestre nazionale accade spesso che le parti del contratto di trasporto concordino un limite di responsabilità più elevato, ad esempio Eur 6,20 Eur/Kg o il limite ex CMR
Tali accordi devono essere fatti previamente valutare dalla compagnia di assicurazione in modo che vengano riconosciuti in polizza
I limiti di responsabilità stabilite da leggi o convenzioni non si applicano in caso di colpa grave parificata al dolo, il trasportatore risponderà fino al valore della merce.
L’importanza dei massimali
Il massimale corrisponde all’importo massimo di cui l’assicuratore terrà indenne il proprio assicurato di fronte alle richieste risarcitorie del danneggiato.
All’interno del massimale, un quarto di esso è destinato ad eventuali spese legali.
Dovrà valutarsi attentamente il valore dei carichi che vengono trasportati, in modo da assicurare il massimale per colpa grave e non dover rispondere con i propri mezzi in caso di insufficienza della somma assicurata
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Sei una società italiana presente a livello internazionale – all’interno della UE – con sedi estere?
La polizza può essere strutturata in forma di programma internazionale, assicurando le società estere della contraente capogruppo italiana e garantendo
- uniformità di condizioni rispetto ad eventuali soluzioni stipulate localmente
- coassicurando le varie aziende, è esclusa la rivalsa assicurativa tra società in caso di fatturato intercompany
- uniformità di tassi di premio e di franchigie
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