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Polizza assicurativa RCO: danni subiti dal lavoratore

La richiesta di un cliente sulla tutela RCO

Siamo una società di trasporto merci con molti autisti; ci siamo chiesti: se durante il trasporto uno di loro, durante un controllo della tensione delle cinghie e dei sistemi di tenuta del macchinario, cadesse dal pianale procurandosi lesioni, come potremmo tutelarci assicurativamente?

Quanto prospettato dalla società di trasporti che ci ha interpellati, rientra nella responsabilità civile verso i prestatori di lavoro a seguito di morte o lesioni personali causati da infortunio sul lavoro.
Il riferimento normativo è dato dal DPR 1124 del 1965 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) e dal D.lgs. 38/2000 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

Chi ha diritto a fare valere i propri diritti e quali danni sono reclamabili

Come tutti sappiamo, i dipendenti e i lavoratori parasubordinati sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali prestata dall’ INAIL.
L’art. 10 del Testo Unico del 1965 prevede che con l’assicurazione obbligatoria il datore di lavoro viene esonerato dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro.
Tuttavia, l’Inail ha la facoltà di poter chiedere un rimborso delle prestazioni erogate al lavoratore danneggiato, se, tra le cause dell’evento lesivo, siano accertate delle responsabilità di uno o più soggetti.

Nel 2019 è stato modificato l’art. 11 del Testo Unico: l’INAIL è tenuta comunque ad erogare la prestazione al lavoratore infortunato, anche qualora sia accertata una responsabilità civile del datore di lavoro, mantenendo, tuttavia, il diritto di regresso nei confronti di quest’ultimo per il rimborso delle somme a qualsiasi titolo erogate.

Ma qual è la responsabilità del datore di lavoro che fa sorgere il diritto di regresso dell’Inail nei confronti del responsabile?

L’INAIL potrà esercitare la rivalsa quando il fatto commesso dall’imprenditore, o dai suoi dirigenti o responsabili della sorveglianza dell’attività lavorativa, costituisce un reato perseguibile d’ufficio.
L’azione di regresso dell’Inail può essere esercitata nei confronti dei soggetti ritenuti civilmente responsabili anche senza attendere l’esito o addirittura l’instaurazione del procedimento penale.
Quindi, è sufficiente che il fatto costituisca, come detto, un reato perseguibile d’ufficio.

Gli aventi diritto nei confronti del datore di lavoro possono essere:

  • L’INAIL, che, in qualità di assicuratore sociale, potrà, come previsto dall’art. 1916 del Codice Civile, nonché dagli artt. 10 e 11 del Testo Unico del 1965, esercitare il suo diritto di rivalsa per recuperare quanto indennizzato al dipendente infortunato a titolo di danno biologico, diaria, rimborso spese mediche sostenute o, negli infortuni più gravi, del valore capitalizzato della rendita vitalizia.
  • L’INPS, che, sempre in qualità di assicuratore sociale, potrà esercitare il suo diritto di rivalsa come previsto dalla L. 222/1984, art. 14.
  • L’infortunato stesso o altri aventi diritto, che potranno richiedere il risarcimento del danno differenziale, ovverossia della differenza tra quanto corrisposto dall’INAIL a titolo di indennizzo e quanto dovuto in base ai criteri civilistici del risarcimento.

La soluzione assicurativa

Le azioni di rivalsa dei soggetti sopra indicati possono raggiungere importi talmente elevati da mettere in pericolo l’azienda che debba rispondere col proprio patrimonio.
Con la polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO), l’assicuratore tiene indenne l’assicurato per quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per la rivalsa INAIL, per la rivalsa INPS e per le azioni degli aventi diritto per il danno differenziale.

Il fine della polizza è, dunque, quello di proteggere il patrimonio dell’assicurato di fronte a tali azioni. Se l’azienda, al momento dell’evento dannoso, non ha in corso una polizza RCO, deve rispondere in proprio.
È utile sapere che l’importo corrisposto dall’ INAIL è tanto maggiore quanto più è giovane l’età del dipendente infortunato.

Ad esempio, per un lavoratore di 30 anni che a seguito di infortunio è divenuto invalido al 100%, possono venire reclamati i seguenti danni:

  • Danno biologico 100% quantificato secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, importo di circa Eur 940.000
  • Danno patrimoniale per incapacità lavorativa specifica (ipotetico reddito di Eur 30.000), importo di circa Eur 490.000

L’importanza della polizza RCO per una azienda è evidente:

  • Tutela il suo patrimonio trasferendo il rischio sull’assicuratore.
  • Mette a disposizione somme assicurate rilevanti, di cui difficilmente un’azienda potrebbe disporre in proprio.
  • Trasferisce la gestione delle richieste di risarcimento e dei sinistri dall’azienda alla Compagnia di Assicurazione

La copertura RCO ha validità territoriale nel mondo intero e solitamente è abbinata alla copertura RCT, all’interno di un unico contratto, tuttavia, è anche possibile stipulare una polizza RCO singola (stand alone)

Per maggiori informazioni sulla polizza RCO compila il modulo di contatto o inviaci un’email a ca***@as********.net

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